Chi è e quale funzione svolge l'RSPP

Venerdì 23 Giugno 2017

RSPP è un acronimo che sta per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e indica una figura obbligatoria all'interno di un'azienda che deve coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

L'RSPP è un acronimo che sta per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso indica una figura obbligatoria all'interno di un'azienda secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/08. L'RSPP è nominato dal datore di lavoro e secondo l'art. 17 del decreto sopra citato, questo è uno degli obblighi che il datore non può delegare a nessuno.

Tale ruolo può essere ricoperto da una persona interna all'azienda, da un esterno o dal datore di lavoro stesso.

Già all'art.2 (f) si parla di questa figura come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Sempre grazie all'art. 2 possiamo anche stabilire la differenza tra RSPP e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), esso è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, cioè raccoglie i consigli dei lavoratori per andare a migliorare le loro condizioni di sicurezza.

L'RSPP dovrà redigere un documento di valutazione dei rischi in collaborazione con l'RLS e il medico del lavoro competente.

La funzione principale che deve svolgere l'RSPP è di tipo consultivo e propositivo, egli non ha infatti alcun potere gestionale o di spesa. Si può considerare un consulente del datore di lavoro che lo sceglie sulla base delle sue competenze tecniche e organizzative. La responsabilità giuridica, quindi, non ricade sull'RSPP, ma sul datore di lavoro (anche se in alcuni casi gli RSPP sono stati individuati come corresponsabili per non aver effettuato controlli su eventuali omissioni nell'uso di presidi antinfortunistici, che hanno poi causato danni al lavoratore). Possiamo semplificare dicendo che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera per conto del datore di lavoro, che è, a livello giuridico, nella posizione di garanzia.

Compiti (riferimento all'art.33 del D.lgs 81/08):

  • identificare i fattori di rischio, valutarli e trovare un piano per le misure di sicurezza adeguato ad essi;
  • elaborare misure preventive e protettive;
  • elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali;
  • pensare programmi per la formazione e l'informazione dei dipendenti;
  • fornire ai lavoratori informazioni (art.36).

Fondamentale è la sua collaborazione con il datore di lavoro per la descrizione degli impianti e degli eventuali rischi e redigere relazioni da consegnare al medico competente.

L'art.32 stabilisce invece le “capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.

  • innanzitutto le capacità devono e i requisiti devono essere appropriati alla tipologia di rischi sul luogo di lavoro e alle attività lavorative;
  • l'RSPP, per poter ricoprire tale ruolo, deve essere in possesso di almeno il diploma di scuola secondaria superiore e dell'attestato di frequenza (con conseguente verifica dell'apprendimento) ai corsi di formazione obbligatori;
  • se non si è in possesso del titolo di studio (comma 2), si può comunque svolgere tale ruolo se si è in grado di dimostrare di aver occupato, a livello professionale o dipendente da un datore di lavoro, tale funzione per almeno sei mesi alla data del 16 agosto 2003 (ovviamente dopo aver frequentato i corsi indicati al comma 2);
  • coloro che possiedono una laurea (L7. L8, L9, L17, L23 e LM26) hanno la possibilità di non frequentare i corsi di formazione (comma 2) primo periodo;
  • sia chi svolge la funzione di RSPP sia coloro che ricoprono il ruolo di ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Sicurezza) sono obbligati a frequentare i corsi di aggiornamento, secondo le indicazioni derivanti dagli accordi Stato-Regioni.

L'art.34 tratta dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Egli può prendersi carico di tale ruolo solo se:

  • è a capo di un'azienda industriale o artigianale con un massimo di 30 dipendenti;
  • è a capo di un'azienda agricola o zootecnica con un massimo di 10 dipendenti;
  • è a capo di un'azienda ittica con un massimo ddi 20 dipendenti;
  • è a capo di aziende di altri settori con un massimo di 200 dipendenti.

corsi che una persona che andrà a ricoprire il ruolo di RSPP si suddividono in tre moduli:

  • modulo A: è il corso base e ha una durata di 28 ore. Alla sua conclusione ci si dovrà sottoporre a un esame ed esso è propedeutico al modulo B e C. Il corso non prevede aggiornamenti.
  • Si parla di rischi di natura chimica, fisica, biologica, elettrica, da rumore, da sovraccarico biomeccanico, agenti cancerogeni.
  • Le tematiche sono generali: la normativa di riferimento e le informazioni sui soggetti coinvolti (RSPP, datore, medico, lavoratori...);
  • modulo B: è un corso di specializzazione e non è propedeutico al modulo C. Esso prevede delle differenziazioni sulla base della classificazione delle aziende dei settori ATECO. Ogni settore prevede una durata differente del corso;
  • modulo C: come nel caso del modulo A, non è prevista la necessità di aggiornamenti. Per potervi accedere è sufficiente aver frequentato e superato il modulo A. ha una durata di 24 ore.

Deve essere frequentato solo da RSPP e riguarda rischi di tipo psicosociale, ergonomici, di organizzazione del lavoro, dei turni, dello stress lavorativo.

I corsi di aggiornamento previsti devono avere un massimo di 35 partecipanti e un registro di presenza.

L'obbligo di partecipazione ai corsi è stabilito dagli accordi Stato – Regioni del 7 luglio 2016.

Per ulteriori informazioni a riguardo: https://codiceateco.it/codice-ateco e http://ateco.infocamere.it/ateq/home.action

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